Condominio Orizzontale? Per la Cassazione non cambia nulla: travi e fondamenta restano comuni!

Buongiorno a tutti,
questa settimana andremo ad affrontare un tema estremamente delicato nella gestione condominiale: i limiti degli interventi eseguiti dal singolo condomino sulle parti strutturali comuni e sulle aree destinate a parcheggio.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 9565 del 14 aprile 2026 interviene infatti su una questione che, soprattutto nei condomìni complessi o “orizzontali”, genera frequentemente contenziosi tra proprietà private e tutela delle parti comuni.
Sempre più spesso, infatti, gli amministratori si trovano a gestire interventi edilizi invasivi: demolizioni strutturali, ampliamenti, scavi nel sottosuolo, trasformazioni di locali o occupazioni di cortili e piazzali condominiali. In molti casi il condomino ritiene di poter intervenire liberamente sulla propria unità immobiliare, sostenendo che la particolare conformazione del fabbricato — magari costituito da villette o corpi separati — consenta una gestione “autonoma” delle strutture. La Suprema Corte chiarisce però un principio fondamentale: la distinzione tra condominio “verticale” e “orizzontale” non modifica la natura dei beni comuni essenziali. Fondamenta, travi,
pilastri, suolo, sottosuolo e strutture portanti restano beni comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che un titolo originario disponga espressamente il contrario.
La sentenza affronta un caso particolarmente significativo. Una società, dopo aver acquistato una porzione immobiliare destinata a laboratorio, aveva proceduto alla demolizione dell’edificio originario per realizzare nuove villette a schiera. Durante i lavori, però, non si era limitata alla mera ristrutturazione della proprietà esclusiva: erano state demolite travi comuni, effettuati scavi nel sottosuolo condominiale e occupate vaste porzioni dell’area esterna con rampe e parcheggi privati.

La difesa della società costruttrice si fondava sull’assenza di un danno statico immediato e sulla circostanza che una parte residuale del cortile fosse rimasta utilizzabile dagli altri condomini. Ma la Cassazione respinge integralmente questa impostazione, affermando che la tutela della cosa comune non riguarda soltanto la stabilità dell’edificio, bensì anche il diritto degli altri condomini a conservare integralmente la funzione e la disponibilità dei beni comuni.
Secondo la Corte, il principio dell’uso più intenso della cosa comune previsto dall’art. 1102 c.c. non può mai tradursi in una sostanziale appropriazione esclusiva di porzioni comuni. La demolizione di travi o fondamenta condominiali per realizzare opere private costituisce quindi una violazione evidente della disciplina condominiale, anche laddove non venga immediatamente compromessa la staticità dell’edificio.
Particolarmente rilevante è anche il passaggio relativo ai parcheggi condominiali. Richiamando l’art. 41-sexies della Legge Urbanistica introdotto dalla cosiddetta “Legge Ponte” (L. 765/1967), la Cassazione ribadisce che il rapporto tra unità immobiliari e spazi destinati alla sosta ha natura pubblicistica ed è inderogabile. Ciò significa che nessun condomino o costruttore può sottrarre arbitrariamente aree vincolate a parcheggio, neppure sostenendo che residui uno spazio minimo a
disposizione degli altri partecipanti.
Il diritto reale d’uso sugli spazi destinati a parcheggio nasce infatti direttamente dalla legge (“ope legis”) e prevale su eventuali accordi o atti contrari, che risultano nulli nella parte incompatibile con la normativa imperativa.
Per gli amministratori di condominio, questa pronuncia assume un valore operativo estremamente importante. La Cassazione ricorda infatti che, in presenza di lavori che incidano sulle strutture comuni o comportino occupazioni abusive del sottosuolo e delle aree condominiali, l’amministratore ha il dovere di intervenire immediatamente a tutela del condominio, senza necessità di attendere una preventiva autorizzazione assembleare.
La tutela dell’integrità strutturale e della proprietà comune rientra infatti direttamente nelle attribuzioni dell’amministratore, il quale può e deve diffidare il condomino o l’impresa esecutrice e richiedere la rimessa in pristino delle opere illegittimamente realizzate.
Riepiloghiamo quanto detto fin ora:

La sentenza n. 9565/2026 rappresenta un richiamo molto forte alla tutela delle parti comuni e alla centralità del ruolo dell’amministratore nella prevenzione degli abusi edilizi in ambito condominiale.
La Suprema Corte ribadisce infatti che il singolo condomino non può comportarsi come proprietario esclusivo delle strutture portanti o del sottosuolo solo perché interviene sulla propria unità immobiliare. Il diritto dominicale trova un limite invalicabile nella conservazione della funzione, della destinazione e dell’integrità dei beni comuni.
Per gli amministratori questo principio assume una rilevanza pratica fondamentale: davanti a lavori invasivi, demolizioni strutturali o occupazioni delle aree comuni, è necessario intervenire tempestivamente, pretendendo chiarimenti tecnici, verifiche progettuali e, ove necessario, la sospensione delle opere e la rimessa in pristino.
In un contesto in cui le ristrutturazioni sono sempre più frequenti e aggressive, questa pronuncia offre agli amministratori uno strumento giuridico estremamente chiaro per tutelare il condominio, prevenire contenziosi futuri e preservare sicurezza, diritti e valore patrimoniale dell’edificio.
Di seguito potete scaricare la sentenza.
https://www.dropbox.com/scl/fi/f4y8fy40pt7q2ocfyres2/sentenza-seconda-news-di-maggio.pdf?rlkey=klyfy4uhbvygin5isz9rqo80h&st=ctkjrfbe&dl=0

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