Spese Condominiali e Manutenzione: Sospendere i Pagamenti è Legittimo?

Buongiorno a tutti,

questa settimana andremo ad approfondire una questione di fondamentale importanza per tutti gli amministratori di condominio: la legittimità della sospensione dei pagamenti delle spese condominiali da parte di un condomino che si ritiene danneggiato dall’inadempimento del condominio. È un tema ricorrente e spesso porta a controversie, ed è essenziale avere chiarezza in merito per gestire al meglio le dinamiche condominiali.

Ma può il Condomino sospendere il pagamento delle spese per mancata manutenzione?

Immaginate questa situazione, che purtroppo è tutt’altro che rara: un condomino lamenta danni significativi al proprio immobile, magari a causa di infiltrazioni provenienti da una parte comune che il condominio non ha provveduto a riparare. Di fronte a tale disagio, il condomino, ritenendo di subire un danno (come la perdita di un canone di locazione), decide autonomamente di sospendere il pagamento delle quote condominiali.

La domanda è: questa condotta è legittima? La risposta è un categorico no, come ribadito con forza dal Tribunale di Mantova nella sua recente sentenza n. 270 del 2 maggio 2025. Questa decisione offre un importante chiarimento e un punto di riferimento solido per tutti.

Il caso esaminato dal Tribunale riguardava una condomina che aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal condominio per il mancato versamento delle spese. La sua difesa si basava su due punti: un presunto errato conteggio delle spese e, soprattutto, l’inadempimento del condominio nella riparazione di infiltrazioni che le avevano causato la perdita del canone di locazione dei suoi locali. In pratica, la condomina riteneva di potersi “autosospendere” i pagamenti in virtù del danno subito.

Il Tribunale di Mantova, dopo aver esaminato attentamente la documentazione e la situazione, ha rigettato l’opposizione della condomina, confermando la piena esecutività del decreto ingiuntivo. Le motivazioni sono principalmente quattro:

  1. Mancanza di contestazioni specifiche sulle spese: Il Tribunale ha rilevato che le contestazioni sui criteri di calcolo delle spese erano generiche e, in ogni caso, la delibera assembleare che le approvava non era stata impugnata nei termini previsti. Questo sottolinea l’importanza per i condomini di impugnare le delibere in tempo utile, se ritengono ci siano vizi.
  2. Illegittimità dell’autosospensione dei pagamenti: Questo è il punto centrale. Il Giudice ha dichiarato illegittima la condotta della condomina che aveva sospeso il pagamento delle spese. La motivazione risiede nella natura dell’obbligazione condominiale. L’obbligo di contribuire alle spese non nasce da un “contratto” tra il singolo condomino e il condominio, ma dalla comproprietà delle parti comuni. Essere proprietari di una quota di beni comuni implica necessariamente l’obbligo di contribuire alle loro spese di gestione e manutenzione, indipendentemente da problematiche personali o da presunti inadempimenti del condominio.
  3. Inapplicabilità dell’art. 1460 c.c. ai rapporti condominiali: Il Tribunale ha espressamente chiarito che il rimedio dell’eccezione di inadempimento, previsto dall’articolo 1460 del Codice civile (“ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”), non è applicabile ai rapporti tra condominio e condomini. Questa norma si riferisce ai contratti a prestazioni corrispettive, dove le obbligazioni delle parti sono legate da un vincolo di reciprocità. Nel condominio, invece, l’obbligo di pagare le spese deriva dalla titolarità del diritto di proprietà sulle quote comuni, e non da un rapporto di reciprocità. Questa interpretazione è in linea con un orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10492 del 26 novembre 1996), che ribadisce come la comproprietà delle cose comuni impedisca al singolo di sottrarsi ai propri obblighi.
  4. Rigetto della domanda di risarcimento danni: La richiesta di risarcimento per la perdita del canone di locazione è stata rigettata poiché è emerso, in fase istruttoria, che la disdetta della conduttrice non era dipesa dalle infiltrazioni o da presunte inaccessibilità ai locali (che peraltro erano stati sistemati e poi nuovamente locati), bensì da problemi di liquidità della stessa conduttrice. Il Tribunale ha anche precisato che eventuali clausole contrattuali tra locatore e conduttore non possono essere opposte al condominio, che non è parte di tale contratto.

Questa sentenza rafforza un principio fondamentale: il condomino, pur potendo far valere i propri diritti per danni o inadempienze del condominio, non è in alcun caso autorizzato a sospendere autonomamente i pagamenti delle spese condominiali. L’obbligo di contribuire alla vita condominiale è un dovere imprescindibile che deriva dalla sua stessa posizione di comproprietario delle parti comuni. Non si può invocare un difetto di manutenzione per sottrarsi a un obbligo legale.

Riepiloghiamo il tutto:

Noi della Grammaldo Mazziotti siamo sempre al vostro fianco per offrirvi supporto qualificato su queste e altre complesse tematiche condominiali. Speriamo che questa analisi vi sia utile per affrontare con maggiore consapevolezza e autorevolezza le sfide quotidiane della gestione condominiale. Per qualsiasi necessità o per approfondire ulteriormente queste questioni, non esitate a contattarci. La vostra serenità nella gestione è la nostra priorità.

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