Buongiorno a tutti,
questa settimana desideriamo informarvi su una importante pronuncia della Corte di Cassazione che chiarisce in modo definitivo le modalità corrette per la convocazione dell’assemblea condominiale.
Con l’ordinanza n. 16399 del 18 giugno 2025, la Sezione II Civile della Suprema Corte ha stabilito che:
«L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere inviato esclusivamente con strumenti che consentano di comprovare l’effettiva consegna al destinatario.»

Come stabilito dall’art. 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, la legge prescrive in modo tassativo quali siano le modalità corrette per la convocazione dell’assemblea condominiale. Si tratta di una disciplina rigida, confermata anche dalla giurisprudenza più recente, che mira a garantire piena tracciabilità e uniformità di trattamento per tutti i partecipanti.
Le uniche forme ammesse sono:
- Posta raccomandata con avviso di ricevimento
- Posta elettronica certificata (PEC)
- Fax
- Consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta
Questi strumenti consentono infatti di provare in modo certo sia la trasmissione sia la ricezione dell’avviso da parte del destinatario.
È importante sottolineare che tali modalità non possono essere sostituite da forme alternative, nemmeno nel caso in cui un condomino abbia espresso un consenso esplicito. La legge, infatti, pone queste garanzie a tutela della collegialità e della trasparenza del procedimento assembleare, non lasciando spazio a scelte discrezionali.
In particolare, la Suprema Corte ha escluso la validità dell’invio dell’avviso tramite semplice messaggio di posta elettronica ordinaria. Tale modalità non solo non consente di avere certezza della consegna, ma neppure garantisce che eventuali allegati siano effettivamente ricevuti e consultati dal destinatario.
In assenza di strumenti di tracciabilità o ricevuta, l’e-mail ordinaria non produce alcun effetto giuridico opponibile: può quindi esporre l’amministratore a impugnazioni e alla possibile nullità delle deliberazioni adottate in assemblee convocate irregolarmente.
Nemmeno un accordo tra le parti può legittimare questa modalità: la volontà privata non è in grado di derogare a quanto previsto da una normativa finalizzata alla tutela di un interesse collettivo.
L’unica eccezione ammessa dalla giurisprudenza riguarda i casi in cui il destinatario dell’e-mail ordinaria risponda espressamente confermando di aver ricevuto la convocazione e di averne compreso integralmente il contenuto, inclusi eventuali documenti allegati. In tal caso, si può ritenere sanata l’irregolarità formale, sebbene resti comunque una prassi rischiosa e da evitare.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, è fondamentale che l’amministratore adotti una gestione rigorosa delle comunicazioni assembleari. È opportuno, innanzitutto, verificare che ogni avviso venga trasmesso esclusivamente con modalità tracciabili e conformi alla normativa vigente.
Va inoltre evitata ogni forma di semplificazione che, pur potenzialmente condivisa con i condomini, possa inficiare la validità della comunicazione. Infine, è buona prassi conservare in modo ordinato e accessibile tutte le prove di avvenuta consegna, come ricevute PEC, avvisi di ricevimento della raccomandata, copie firmate per ricevuta, o conferme via fax.
Di seguito vi lasciamo il link per visionare il documento integrale.
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/06/19/AllegatiPDF/16399_2025_ORDINANZA.pdf
Per ulteriori chiarimenti o per ricevere un modello conforme di avviso di convocazione, non esitate a contattarci.
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