Ascensore nel condominio: legittimità della delibera e limiti normativi

Buongiorno a tutti, 


questa settimana andremo ad affrontare un tema importante: l’installazione di un ascensore in un edificio condominiale privo di impianto originario e le implicazioni giuridiche legate alla validità della delibera assembleare che lo approva.

Il caso nasce dalla contestazione, da parte di alcuni condomini, di una delibera assembleare adottata nel 2019 che approvava l’installazione di un ascensore nel vano scala di un edificio realizzato negli anni ’60. I ricorrenti ne denunciavano la presunta illegittimità per violazione della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sulle prescrizioni antincendio e sulle norme antisismiche.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2681/2019 pubblicata il 23 giugno 2025, ha rigettato l’impugnazione della delibera, riconoscendo la legittimità dell’intervento deliberato dall’assemblea. In particolare, il giudice ha ritenuto non applicabili al caso concreto le prescrizioni del D.M. 236/1989 relative al superamento delle barriere architettoniche, in quanto l’edificio era stato realizzato prima dell’entrata in vigore di tale normativa e non era oggetto di ristrutturazione integrale. Ha poi valutato come conforme la larghezza residua delle scale – pari a circa 80 cm – secondo quanto previsto dal Ministero dell’Interno con nota P1424/4122/2002, confermando che l’intervento non compromette la fruibilità delle parti comuni. Anche sul piano antisismico, l’intervento è stato considerato regolarmente autorizzato grazie al deposito della documentazione tecnica presso gli uffici comunali.
Questo tipo di sentenza è particolarmente rilevante perché fornisce una chiave interpretativa chiara nei casi in cui l’assemblea deliberi interventi migliorativi in edifici privi di adeguamenti strutturali recenti. Spesso ci si trova di fronte a situazioni complesse, dove esigenze diverse (inclusività, sicurezza, conservazione delle parti comuni) devono essere bilanciate. È importante ricordare che la legittimità di un’opera va valutata non solo sul piano tecnico, ma anche alla luce del principio di utilità generale e dell’uso tollerabile delle parti comuni da parte di tutti i condomini.

Riepiloghiamo quanto detto:

Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento per tutte le situazioni in cui, in sede assembleare, si discute dell’installazione di un ascensore in edifici esistenti. L’amministratore è chiamato non solo a verificare la correttezza tecnica della documentazione, ma anche ad assumere un ruolo di mediazione e responsabilità nel dare attuazione a scelte che, pur non prive di criticità, rispondono al principio di solidarietà condominiale.

Installare un ascensore non significa solo superare barriere architettoniche, ma anche valorizzare l’edificio, migliorare l’accessibilità quotidiana e aumentare il valore degli immobili. In un condominio moderno, l’inclusione e la mobilità devono essere considerate elementi fondamentali della qualità abitativa.
Per qualsiasi dubbio o se desiderate ricevere una consulenza specifica sul vostro condominio, non esitate a contattarci. Siamo a completa disposizione per approfondire il caso specifico e fornire assistenza puntuale, sia in fase progettuale che in sede assembleare.

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