Buongiorno a tutti,
anche questa settimana desideriamo condividere con voi una recente pronuncia giurisprudenziale di particolare interesse per la gestione condominiale. La sentenza che analizzeremo affronta un tema tanto frequente quanto delicato: i limiti del potere decisionale dell’assemblea quando gli interventi riguardano beni di proprietà esclusiva.

Nella pratica professionale accade spesso che lavori necessari sulle parti comuni coinvolgano anche manufatti appartenenti ai singoli condomini, generando dubbi sulla corretta ripartizione delle spese e, soprattutto, sulle competenze dell’assemblea. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2028 del 22 maggio 2026, ha ribadito un principio fondamentale: l’assemblea non può deliberare a maggioranza interventi su beni di proprietà esclusiva né imporre ai proprietari le relative spese senza il loro consenso.
La vicenda trae origine da alcuni lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su un lastrico solare a seguito di infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Durante gli accertamenti tecnici erano emerse diverse cause concorrenti, tra cui il deterioramento della guaina impermeabilizzante, il cattivo stato delle tubazioni di sfiato e la presenza di impianti collocati all’interno di alcune fioriere in muratura. Per consentire l’esecuzione delle opere risultava quindi necessario demolire e successivamente ricostruire tali manufatti.
L’assemblea aveva deliberato di porre integralmente a carico delle proprietarie delle terrazze il costo della demolizione e della ricostruzione delle fioriere, ripartendo invece le restanti lavorazioni sul lastrico secondo il criterio previsto dall’art. 1126 del Codice Civile. Le condomine hanno impugnato la delibera sostenendo che le fioriere costituissero beni di loro proprietà esclusiva e che, pertanto, l’assemblea non avesse alcun potere di decidere né sugli interventi né sull’imputazione delle relative spese.
La Corte d’Appello ha accolto tale ricostruzione, chiarendo che il nodo della controversia non riguardava il criterio di ripartizione delle spese, bensì la competenza dell’assemblea. Una volta accertato che le fioriere erano beni di proprietà esclusiva, il condominio non poteva imporre ai proprietari decisioni adottate con il semplice voto della maggioranza. L’assemblea, infatti, è competente esclusivamente in materia di gestione, conservazione e manutenzione delle parti comuni; quando la deliberazione incide direttamente su beni appartenenti ai singoli condomini, è necessario il consenso dei proprietari interessati oppure, in mancanza, il ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento.
La Corte richiama inoltre un principio ormai consolidato della giurisprudenza: quando l’assemblea delibera su materie che esulano dalle proprie attribuzioni, la deliberazione è affetta da nullità e non da semplice annullabilità. La differenza è tutt’altro che marginale, poiché una delibera nulla è viziata alla radice proprio perché l’assemblea ha esercitato un potere che la legge non le attribuisce.
La pronuncia affronta anche il tema della mediazione obbligatoria, respingendo l’eccezione del condominio secondo cui la domanda di mediazione sarebbe stata troppo generica. I giudici hanno precisato che è sufficiente indicare l’oggetto della controversia e le ragioni essenziali della pretesa, senza dover riprodurre il contenuto di un vero e proprio atto giudiziario. Un chiarimento importante, soprattutto nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari.
Per gli amministratori di condominio questa decisione rappresenta un importante riferimento operativo. Non è raro che interventi sulle parti comuni richiedano lavorazioni che interessano anche elementi presenti all’interno di proprietà esclusive, come fioriere, balconi, giardini, muretti o altre opere accessorie. In queste situazioni è fondamentale verificare preventivamente la natura giuridica dei manufatti coinvolti, poiché una deliberazione adottata oltre i limiti delle competenze assembleari rischia di essere dichiarata nulla, con conseguenti contenziosi e ritardi nell’esecuzione degli interventi.
Riepiloghiamo quanto detto fin ora:

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze ribadisce un principio di fondamentale importanza per la gestione condominiale: l’assemblea non può sostituirsi ai proprietari nelle decisioni riguardanti beni di proprietà esclusiva. Prima di deliberare lavori o criteri di ripartizione delle spese è quindi indispensabile verificare con attenzione la natura giuridica dei manufatti interessati, evitando che vengano assunte decisioni su materie sottratte alle competenze assembleari. Un’adeguata valutazione tecnica e giuridica preventiva consente di prevenire impugnazioni, ridurre il rischio di contenziosi e garantire la piena legittimità delle deliberazioni, offrendo all’amministratore uno strumento concreto per tutelare sia il condominio sia il corretto svolgimento della propria attività.
Di seguito potete scaricare la sentenza.
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