Buongiorno a tutti,
questa settimana affrontiamo un tema particolarmente delicato per la gestione condominiale: la possibilità per l’amministratore di ordinare lavori straordinari di adeguamento antincendio senza attendere una preventiva deliberazione dell’assemblea.

A fare chiarezza è intervenuto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, con la sentenza del 6 luglio 2026, ha respinto l’impugnazione di una delibera con la quale l’assemblea aveva ratificato l’attività svolta per l’adeguamento antincendio di un’autorimessa e approvato il relativo riparto delle spese.
Nel caso esaminato, l’amministratore aveva affidato i lavori in esecuzione di una specifica prescrizione impartita dai Vigili del fuoco. Alcuni condomini contestavano l’assenza di una preventiva autorizzazione assembleare, sostenendo che non ricorresse il carattere di urgenza previsto dall’art. 1135, comma 2, del Codice civile. Contestavano inoltre la propria partecipazione alla spesa, poiché proprietari di un appartamento e di una cantina, ma non di un box auto.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministratore. L’art. 1135 c.c. stabilisce infatti che, in presenza di lavori straordinari effettivamente urgenti, l’amministratore può procedere autonomamente, con l’obbligo di riferirne alla prima assemblea utile. In tali circostanze può quindi affidare le opere e stipulare il relativo contratto di appalto senza una preventiva autorizzazione, come già chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10144/1996.
È però fondamentale comprendere che il semplice carattere obbligatorio di un adeguamento antincendio non rende automaticamente urgente ogni intervento. L’urgenza deve risultare da circostanze concrete e documentabili, tali da rendere incompatibile l’attesa dei normali tempi assembleari con la tutela della sicurezza o con il rispetto delle prescrizioni ricevute. Nel caso in esame, il presupposto è stato individuato proprio nell’ordine impartito dai Vigili del fuoco, diretto a eliminare una situazione rilevante sotto il profilo della sicurezza.
Quando l’urgenza è effettivamente provata, l’obbligo dell’amministratore di riferire alla prima assemblea non rappresenta una richiesta di ratifica, ma costituisce un adempimento connesso al dovere di rendere conto della propria gestione. L’amministratore dovrà quindi illustrare le ragioni dell’intervento, le opere affidate, i costi sostenuti e la documentazione posta alla base della decisione.
La ratifica assume invece una funzione diversa quando i lavori siano stati ordinati senza preventiva deliberazione e non sia possibile dimostrarne l’urgenza. In questo caso, l’assemblea può successivamente fare proprio l’intervento e approvare la relativa spesa, purché le opere rientrino nella gestione condominiale e non abbiano carattere voluttuario o eccessivamente gravoso. La volontà assembleare deve tuttavia essere chiara e riconoscibile: una ratifica può risultare anche dall’approvazione del consuntivo, ma soltanto quando la natura dell’intervento e il relativo costo siano indicati in modo preciso.
Nel caso deciso dal Tribunale, la delibera faceva letteralmente riferimento alla ratifica dell’operato del tecnico incaricato. Il giudice, valutando però il verbale nel suo complesso, ha ritenuto che l’assemblea avesse inteso approvare l’intera attività promossa dall’amministratore, compresa la spesa sostenuta.
La successiva approvazione assembleare non rende comunque legittimo qualsiasi criterio di riparto. Il giudice non può entrare nel merito della convenienza economica o delle modalità tecniche delle opere deliberate, ma può verificare il rispetto della legge, del regolamento condominiale e dei criteri di contribuzione applicabili.
Sotto questo profilo, il Tribunale ha confermato la partecipazione alla spesa dei proprietari della cantina, accertando che il locale era originariamente destinato a box, si trovava nel piano seminterrato ed era accessibile attraverso gli stessi vani e la medesima rampa dell’autorimessa. Le opere antincendio producevano pertanto un’utilità concreta anche per tale unità.
La decisione non introduce però un criterio automatico. La semplice collocazione di una cantina o di un altro locale nello stesso piano dell’autorimessa non è sufficiente per imporre la partecipazione alla spesa. Occorre valutare la funzione delle opere, le parti dell’edificio interessate, l’utilità obiettiva per ciascuna unità immobiliare e le eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Quando gli interventi servono esclusivamente l’autorimessa, i relativi costi non possono essere indistintamente addebitati a tutti i condomini.
Riepiloghiamo quanto detto fin ora:

La pronuncia conferma che l’amministratore può intervenire senza preventiva deliberazione quando l’urgenza sia reale, attuale e adeguatamente documentata. In materia antincendio, una prescrizione dei Vigili del fuoco può rappresentare un elemento decisivo, ma non deve essere considerata un’automatica autorizzazione a eseguire qualsiasi opera senza il coinvolgimento dell’assemblea.
Prima di procedere è quindi opportuno verificare il contenuto della prescrizione, acquisire una relazione tecnica che individui le opere non rinviabili e conservare tutta la documentazione relativa agli incarichi e ai costi sostenuti. Alla prima assemblea utile sarà poi necessario riferire in modo completo e trasparente quanto eseguito.
Quando, invece, l’urgenza non risulti evidente, resta preferibile sottoporre preventivamente l’intervento all’assemblea oppure ottenere una successiva ratifica formulata in maniera chiara. Particolare attenzione dovrà infine essere riservata al riparto delle spese, che non può essere esteso automaticamente a tutti i condomini, ma deve essere determinato verificando quali unità traggano una concreta utilità dalle opere antincendio realizzate.
Di seguito potete scaricare la sentenza trattata.
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